Con il
Decreto del Ministro del lavoro del 22 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, si è proceduto all’aggiornamento triennale
dei coefficienti di trasformazione del montante per il calcolo delle pensioni
che verranno liquidate in tutto o in parte con il metodo contributivo a partire
dal 1° gennaio 2016.
I
coefficienti di trasformazione sono i parametri utilizzati per convertire in
pensione annua il montante contributivo maturato dal lavoratore al momento del
trattamento pensionistico. La revisione di tali coefficienti, che tiene conto
della variazione dell’aspettativa di vita, si basa sulla rilevazione,
effettuata dall’ISTAT, delle variazioni demografiche e dell’andamento effettivo
del PIL di lungo periodo, rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
contribuzione previdenziale. Sulla base di tali parametri i nuovi coefficienti
di trasformazione risultano inferiori agli attuali. I nuovi coefficienti si
applicano sull’intero montante contributivo maturato e non tempo per tempo,
come più volte richiesto dalla CISL che è critica rispetto ad una impostazione
che penalizza i lavoratori. Dal 2019 la variazione dei coefficienti si
trasformazione avrà cadenza biennale.
L'importo
delle pensioni basate sul sistema contributivo viene determinato sulla base di
un tasso applicato al capitale accumulato tramite il versamento dei contributi.
Tale tasso dipende dall'andamento del Pil e dall'inflazione e può essere anche
negativo
Per determinare l'importo
delle pensioni calcolate con il sistema contributivo viene
applicato ai contributi versati un "tasso annuo di capitalizzazione".
In pratica, tutti i contributi versati per un certo lavoratore vanno
a costituire nel tempo un capitale, detto montante contributivo
individuale, che viene incrementato in base all'andamento dell'economia.
Una somma versata oggi, infatti, avrà un valore ben diverso tra 20 o 30 anni e
pertanto l'Inps (o un qualsiasi altro istituto previdenziale) effettua un
calcolo per tenerne conto.
È un
meccanismo simile a quello della banca, che applica al denaro che versiamo
sul conto un tasso d'interesse variabile in base a criteri legati all'economia
generale.
L'incremento
del montante contributivo individuale non si basa sul tasso di sconto,
come in banca, né sull'andamento dei beni al consumo, ovvero sul tasso di
inflazione, bensì l'andamento del Pil,
ovvero la variazione della ricchezza prodotta dal Paese nel suo complesso. Il
"tasso annuo di capitalizzazione riconosciuto"
dall'Inps è pari alla crescita media del "Pil nominale" nei cinque
anni precedenti.
Il Pil
nominale è ricavato dalla somma del Pil reale
con l’inflazione. Dunque l'importo delle pensioni future è strettamente
legato alla salute dell'economia: finché c'è crescita (e
inflazione), il capitale versato aumenta di valore e al momento di maturare il
diritto alla pensione il lavoratore potrà contare su un assegno mensile
congruo alla situazione economica del momento. Se invece l'economia va male, il
"gruzzolo" messo da parte dal lavoratore nel corso del tempo può
anche perdere di valore e produrre una pensione di importo più ridotto.
A chi
interessa
Questo
sistema interessa totalmente chi rientra al 100 per cento nel sistema
contributivo, cioè chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre
1995.
Chi a
quella data già lavorava avrà la pensione calcolata con un sistema
misto, in parte retributivo (cioè basato sulla retribuzione degli ultimi
anni) e in parte contributivo (cioè basato sui contributi effettivamente
versati).
Chi è
andato in pensione con il sistema retributivo, cioè prima del 2011,
non corre alcun pericolo, perché la sua pensione è calcolata esclusivamente
sulla base dei compensi percepiti nell'ultima parte dell'attività lavorativa,
come spiegato nella nostra pagina sui sistemi di calcolo delle pensioni.
Differenze
con la "perequazione"
La
rivalutazione del montante contributivo potrebbe essere confusa con
la perequazione delle pensioni. La differenza è la seguente:
- la rivalutazione del montante
contributivo viene applicata al montante contributivo individuale, cioè al capitale accumulato
dal lavoratore tramite il versamento dei contributi prima del
pensionamento;
- la perequazione viene
applicata all'importo della pensione dopo il pensionamento.
Ecco, di seguito, le tabelle
con tutti i coefficienti di trasformazione aggiornati
Quando
l’età, alla data del pensionamento, non corrisponde a “cifra tonda” (ad
esempio, 57 anni e 6 mesi), sono aggiunte al coefficiente le relative frazioni
di anno.
Per esempio, per calcolare il coefficiente di trasformazione di
un soggetto che si pensiona a 58 anni e 8 mesi, dovremmo svolgere il seguente
procedimento: 4,535 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 59 anni) –
4,416 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 58 anni)= 0,119. Dobbiamo poi
dividere tale risultato per 12 mesi, ottenendo 0,0099167 circa.
Moltiplicheremo il nuovo risultato per le frazioni di anno, in questo caso 8
mesi, ed otterremo 0,079 , arrotondando. A questo punto, dobbiamo sommare
quanto ottenuto al coefficiente vigente per chi si pensiona a 58 anni, arrivando
così al coefficiente esatto per chi si pensiona a 58 anni ed 8 mesi, ovvero
4,495. Applicando il coefficiente al montante contributivo, si otterrà la
pensione annuale; diviso per 13 l’importo annuale, si giungerà all’assegno
mensile.
In pratica, se un lavoratore possiede un montante contributivo
totale(Quota A più Quota B) di 300.000€, e si pensiona, col calcolo interamente
contributivo, a 58 anni esatti nel 2015, avrà diritto ad una pensione annua di
13.248 Euro (300.000 per 4,416%), mensile (diviso 13 mensilità) di 1.019,08
Euro.
Se un altro lavoratore si pensionasse nel gennaio 2016, con lo
stesso montante contributivo e la stessa età, avrebbe diritto a 13.062 Euro
all’anno, pari a € 1.004,77 al mese, per effetto dell’aggiornamento dei
coefficienti: una perdita annuale di 186 Euro, che va ad aumentare, con la
crescita dell’età pensionabile, a causa del differenziale tra vecchi e nuovi
coefficienti. Se, difatti, un soggetto, con lo stesso montante di
300.000 Euro, si collocasse a riposo a 64 anni esatti nel 2015, avrebbe un
assegno annuale pari a Euro 15.777; se un altro soggetto si pensionasse nel
2016 con i medesimi parametri, avrebbe un trattamento annuo di 15.477
Euro, con una perdita di ben 300 Euro.
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esempi tratti da qui
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