L’art.
15 della legge riguardante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” novella l'articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legisaltivo n.
66 del 2010) che attualmente disciplina i rapporti tra procedimenti disciplinari
e procedimenti penali riguardanti il personale militare.
Al
riguardo, si ricorda che, attualmente, in base alla disposizione sopra
richiamata (articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare) se per il fatto addebitato al militare è
stata esercitata l'azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità
giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1 del Codice
(fermo, arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà
personale, misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la
prestazione del servizio, misure di prevenzione provvisorie, la cui
applicazione renda impossibile la prestazione del servizio) il procedimento disciplinare non può essere
promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già
iniziato, deve essere sospeso.
Nello
specifico la modifica introdotta mira ad estendere
anche al personale militare la disciplina recata dal decreto legislativo n. 168
del 2001 in base al quale (articolo 55-ter) il procedimento disciplinare
avente ad oggetto fatti in relazione ai quali sta procedendo l'autorità
giudiziaria deve essere avviato,
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che
sussistano particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei
fatti.
Ecco l’articolo
nel testo di legge:
Art. 15. (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il
personale delle Forze armate) 1. L’articolo 1393 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal
seguente: «Art. 1393. - (Rapporti
fra procedimento disciplinare e procedimento penale). – 1. In caso di
procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in
materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui
all’articolo 55-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Saranno estese, quindi, al personale delle Forze armate le
norme sul procedimento disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione: potranno
essere presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari anche se il
processo che riguarda questi fatti non si è concluso.
4 commenti:
Questo è irrilevante in quanto esiste già la sospensione dell'avanzamento in carriera e se venisse assolto, le eventuali punizioni non potrebbero essere oggetto di ricorso gerarchico da parte del militare per decorrenza dei termini.
bastardi
Resta da capire come poi possa procedersi in sede disciplinare quando gli atti, specie quelli di p.g., siano indisponibili per laccesso documentale ex legge 241, quale compiuta difesa potrà mai esplicare l'incolpato!
E meno male che per la legge italiana non si è colpevoli fino al giudizio definitivo di 3° grado!Ma in che Paese stiamo vivendo?Irrogare una sanzione, magari di stato (destituzione o rimozione dal grado) ad un militare senza che si siano pronunciati i giudici!Magari poi, dopo una decina di anni,si viene assolti ed allora?Come si risolverebbe la faccenda? Ti danno 10 anni di stipendi arretrati? Oppure visto che c'è la prescrizione...chi ha avuto ha avuto?Solo un altro modo di rovinare le persone, prima la Fornero, ora la Madia! Ed i politici invece...a loro non si applica questa Legge?Avremmo finalmente un parlamento VUOTO!Loro possono fruire della prescrizione del reato o l'archiviazione senza conseguenze..i militari perchè no?
SOLO BASTARDI!Altro che democrazia nelle FF.AA....
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