Cosa succederebbe
qualora fosse approvato anche al Senato l’emendamento Pini alla legge
comunitaria passato ieri alla Camera.
Dal 1988, anno in cui il parlamento approvò la legge Vassalli (scarica il pdf ) sull’onda del referendum popolare che introdusse la responsabilità civile dei giudici, le fattispecie di responsabilità dei magistrati previste dal nostro ordinamento – per i cittadini che siano stati danneggiati da un atto giudiziale – sono sostanzialmente limitate a pochi, pochissimi, casi, tutti difficilmente dimostrabili in un processo: dolo o colpa grave del magistrato (qualora il giudice abbia violato coscientemente la legge nel primo caso o abbia commesso una negligenza inescusabile ai termini di legge nel secondo), diniego di giustizia, qualora il giudice – nell’esercizio delle sue funzioni - ometta di emanare un provvedimento di legge senza giustificato motivo entro i termini stabiliti. La legge Vassalli esclude invece in via categorica che, tra gli errori per cui un giudice può essere chiamato a rispondere, vi sia quello di un’interpretazione arbitraria dei fatti o una non valutazione delle prove nel processo. Il quadro insomma è quello di un ordine che, praticamente mai, casistica alla mano, risponde dei propri errori. E mai per via diretta, essendo l’azione della parte danneggiata possibile solo indirettamente nei confronti dello Stato, che poi valuterà se rivalersi sul magistrato.
Dal 1988, anno in cui il parlamento approvò la legge Vassalli (scarica il pdf ) sull’onda del referendum popolare che introdusse la responsabilità civile dei giudici, le fattispecie di responsabilità dei magistrati previste dal nostro ordinamento – per i cittadini che siano stati danneggiati da un atto giudiziale – sono sostanzialmente limitate a pochi, pochissimi, casi, tutti difficilmente dimostrabili in un processo: dolo o colpa grave del magistrato (qualora il giudice abbia violato coscientemente la legge nel primo caso o abbia commesso una negligenza inescusabile ai termini di legge nel secondo), diniego di giustizia, qualora il giudice – nell’esercizio delle sue funzioni - ometta di emanare un provvedimento di legge senza giustificato motivo entro i termini stabiliti. La legge Vassalli esclude invece in via categorica che, tra gli errori per cui un giudice può essere chiamato a rispondere, vi sia quello di un’interpretazione arbitraria dei fatti o una non valutazione delle prove nel processo. Il quadro insomma è quello di un ordine che, praticamente mai, casistica alla mano, risponde dei propri errori. E mai per via diretta, essendo l’azione della parte danneggiata possibile solo indirettamente nei confronti dello Stato, che poi valuterà se rivalersi sul magistrato.
L’EMENDAMENTO
PINI E LA NORMATIVA UE
Finora – nonostante
le multe Ue – lo Stato non può essere chiamato a rispondere dei danni nemmeno
nel caso di «manifesta violazione» del diritto europeo: una lacuna
giuridizionale che ci è già costata una dura sanzione nel 2011 da parte della
Corte europea. Ma come cambierebbe la normativa qualora passasse in
entrambe le camere l’emendamento del leghista Gianluca Pini all’articolo
26 della legge europea 2013-bis approvato ieri
alla Camera? E di che cosa risponderebbero i giudici se fosse approvata una
normativa più garantista a favore delle parti danneggiate nel caso di mancato
recepimento delle leggi Ue?
Il testo di Pini -
su cui si è formata una strana maggioranza pidiellina e leghista grazie anche
all’astensione attiva dei 5S e ai franchi tiratori del Pd – prevede che chi
ha subìto un danno ingiusto per un comportamento o un atto del magistrato «in
violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle
sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro
il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione
della libertà personale».
CONFLITTI
ISTITUZIONALI
In sostanza,
verrebbe introdotta per la prima volta una responsabilità solidale tra Stato e
magistrati nel caso di un errore grave o doloso. La cosa riguarderebbe le
normative Ue che ogni Stato membro deve recepire – con un margine non troppo
amplio di autonomia nazionale ma aprirebbe una voragine nel nostro ordinamento,
con possibili conflitti istituzionali e costituzionali tra politica e
magistratura. Di cui – dall’esternazione di Napolitano sulla necessità di
garantire l’indipendenza della magistratura fino alla dura opresa di posizione
dell’Anm – abbiamo già avuto le prime avvisaglie.
Fonte Panorama
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