giovedì 5 giugno 2014

LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE IL RICORSO DEGLI UFFICIALI GDF CONTRO IL BLOCCO STIPENDIALE

La Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) sollevata dal TAR Lazio ed in merito al ricorso proposto da 132 ufficiali della Guardia di Finanza.


In particolare il TAR Lazio aveva esposto che i ricorrenti avendo acquisito il grado di maggiore o maturato i 13 anni di servizio senza demerito dalla nomina a ufficiale, nel periodo oggetto di applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010, non avevano ricevuto lo stesso trattamento economico dei colleghi che avevano conseguito la qualifica antecedentemente al blocco degli stipendi.
Ecco i passaggi salienti della sentenza:
La Corte per le censure relative agli artt. 2 e 3 Cost. ha ritenuto l’intervento di blocco in esame giustificato, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti.
Coloro che si sono visti riconoscere il migliore trattamento retributivo hanno raggiunto il grado superiore o maturato la maggiore anzianità di servizio prima rispetto ai ricorrenti nel giudizio a quo, per i quali tali condizioni si sono verificate a partire dal 1o gennaio 2011.
Come già affermato da questa Corte, ciò costituisce un elemento che di per sé può giustificare un diverso trattamento retributivo (sentenza n. 304 del 2013).
In particolare, si è ritenuto che non esiste un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, ed anzi «è ammessa una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità», naturalmente in situazioni determinate (sentenza n. 304 del 2013). E in una tale prospettiva non può considerarsi irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (da ultimo, sentenze n. 310 e n. 304 del 2013).

Con la recente sentenza n. 304 del 2013, sempre con riferimento alle disposizione in esame, si è ritenuto che: «La norma censurata […] non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico. Pertanto, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. 

1 commento:

Anonimo ha detto...

Grazie Guido Lanzo....