La
Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica) sollevata dal TAR Lazio ed in merito al ricorso proposto da 132 ufficiali della Guardia di Finanza.
In
particolare il TAR Lazio aveva esposto che i ricorrenti avendo acquisito il
grado di maggiore o maturato i 13 anni di servizio senza demerito dalla nomina
a ufficiale, nel periodo oggetto di applicazione del decreto-legge n. 78 del
2010, non avevano ricevuto lo stesso trattamento economico dei colleghi che
avevano conseguito la qualifica antecedentemente al blocco degli stipendi.
Ecco
i passaggi salienti della sentenza:
La
Corte per le censure relative agli artt. 2 e 3 Cost. ha ritenuto l’intervento di
blocco in esame giustificato, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di
contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale,
transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché
temporalmente limitato dei sacrifici richiesti.
Coloro
che si sono visti riconoscere il migliore trattamento retributivo hanno
raggiunto il grado superiore o maturato la maggiore anzianità di servizio prima
rispetto ai ricorrenti nel giudizio a quo, per i quali tali condizioni si sono
verificate a partire dal 1o gennaio 2011.
Come
già affermato da questa Corte, ciò costituisce un elemento che di per sé può
giustificare un diverso trattamento retributivo (sentenza n. 304 del 2013).
In
particolare, si è ritenuto che non esiste un principio di omogeneità di
retribuzione a parità di anzianità, ed anzi «è ammessa una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di
qualifica e di anzianità», naturalmente in situazioni determinate
(sentenza n. 304 del 2013). E in una tale prospettiva non può considerarsi
irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi
esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur
costituzionalmente rilevanti (da ultimo, sentenze n. 310 e n. 304 del 2013).
Con
la recente sentenza n. 304 del 2013, sempre con riferimento alle disposizione
in esame, si è ritenuto che: «La norma censurata […] non ha natura tributaria
in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente
pubblico. Pertanto, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un
prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in
radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione.
1 commento:
Grazie Guido Lanzo....
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