L’unico
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia paga la Tasi sulla
base delle aliquote stabilite dal Comune per l'abitazione principale.
E' quanto prevede la normativa in
materia di imposta sui servizi indivisibili che ha, nei fatti, assimilato ex lege gli immobili in parola alle abitazioni
principali.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
E' il caso, secondo quanto ricordato
nelle Faq del Mef sulla Tasi, del militare che ha la casa a Palermo, in
comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la
residenza a Roma. Ebbene il militare, senza l'assimilazione avrebbe pagato
sull'immobile a Palermo la Tasi con l'aliquota prevista per le seconde case,
invece, stante l'operatività dell'assimilazione all'abitazione principale, il
militare pagherà la Tasi con l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione
principale applicando le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.
L'immobile in parola sarà poi esente
anche da Imu a meno che sia di "lusso"
(cioè rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ai fini Imu opera
infatti l'assimilazione introdotta dal Dl 102/2013 che però aveva specificato
che l'agevolazione non poteva operare in caso di fabbricati di lusso, di cui
alle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa limitazione però non è stata
riproposta ai fini Tasi con la conseguenza che l'assimilazione
all'abitazione principale opera ex
lege anche per i fabbricati
di lusso.
In pratica quindi l'abitazione
principale assimilata ex lege seguirà il medesimo trattamento delle
altre abitazioni principali: se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento
dell'Imu, ma soggetta a Tasi, se è di lusso, pagherà entrambi i tributi (ai
fini Imu si applicherà l'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune
compresa la detrazione).
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